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Date: Monday, 11 Mar 2013 15:10
Approvate dalla giunta della Regione Abruzzo le linee guida per la definizione di procedure di gestione del rischio amianto.

La Giunta regionale ha approvato le linee guida volte a definire le procedure di gestione del rischio amianto a tutela della salute pubblica e le misure per la tutela del lavoratore e della collettività dai rischi da esso derivanti. "L'intento della pubblicazione spiega l'assessore all'Ambiente Mauro Di Dalmazio - è di rendere uniformi e omogenee, in tutto il territorio regionale, le procedure utilizzate dalle aziende e dagli operatori coinvolti nelle attività di vigilanza, rimozione e smaltimento dell'amianto e dei relativi rifiuti. Siamo infatti coscienti dei rischi connessi all'esposizione a questo materiale, e sappiamo anche quali azioni dobbiamo mettere in atto per prevenirli. 

Abbiamo già attivato in tal senso una serie di interventi, che perseguiamo attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e comunitarie". Si ricorda, in proposito, che sono stati recentemente riaperti i termini del bando pubblico per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di amianto (B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 16 del 6 febbraio 2013). Le relative domande dovranno essere inviate alla Regione Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia  Servizio Gestione Rifiuti, in via Passolanciano, 75  entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "rischio amianto, Linee guida"
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Date: Friday, 08 Mar 2013 11:39
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Circolare n. 9 del 5 marzo 2013

Circolare n. 9 del 5 marzo 2013 
 
Oggetto:  D.M. 11 aprile  2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche  periodiche di cui all'Ali. VII  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché  i criteri per l'abilitazione  dei soggetti di cui all'articolo 71, comma  13, del medesimo  decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato  III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

l. VERBALI  DI VERIFICA

Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare  modelli di "scheda  tecnica" e di "verbale di verifica  periodica" conformi a quelli previsti dali'Allegato IV dello stesso decreto;  quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell 'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Su  ogni  verbale  di  verifica  e  su  ogni  scheda  tecnica  identificativa  deve  essere  presente l 'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

2.  COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE  DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi  i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto l , della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto a bilitato deve comunicare, nel  più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

3.   REGIME   DI  PRIMA   VERIFICA  PERIODICA SU  ATTREZZATURE  DI  CUI  AL PUNTO  10.A.3  DELLA  CIRCOLARE N. 23/2012  NON MARCATE  CE  (QUALI  AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto l O.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato  antecedentemente  al  31.12.1996,  secondo  quanto  chiarito  dalla  medesima  circolare,

rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/0311982.  La richiesta di immatricolazione dovrà  essere  inoltrata  all'INAIL per  la  gestione  della   banca  dati,  mentre  il successivo  collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione  della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato  decreto.
Al  termine  del  collaudo,  come  già  previsto  dalla  suddetta  circolare,  dette  attrezzature  saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.
Le attrezzature  di lavoro  in argomento,  come già previsto  dalla suddetta  circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura  CE e già sottoposte a verifiche  periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Infine, le attrezzature  di  cui  al  succitato  punto  1O.A.3 marcate  CE  mai  sottoposte  a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

4.   ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori  utilizzati nei parchi eolici rientrano  nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto  tali attrezzature di sollevamento   non  sono  funzionali  alla  specifica  destinazione  operativa  dell'aerogeneratore,  ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5.   LOADER  AEROPORTUALI

Con  riferimento  ai loader  aeroportuali  (comunemente  detti  cargo loader)  gli stessi  sono  definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico  di carichi unitari per gli aeromobili  in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi  operazioni di costn1zione,  manutenzione,   riparazione, ispezione   o  altri  lavori  simili,  ma  piuttosto  quella  di trasportare e movimentare  carichi in quota accompagnati  dall'operatore.
Pertanto, i loader aeroportuali  non sono configurabili  come ponti mobili sviluppabili  e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato  e dispositivo  di aggancio  rigido (tale da impedire ogni oscillazione  del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad esempio Fig. 1), seminterrati  e interrati, compatibili  con detto dispositivo  di aggancio, non rientra nel regime delle  verifiche  periodiche di cui all'articolo 71, comma  11, del  D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

6.   ATTREZZATURA DESTINATA  ALLA RACCOLTA  RIFIUTI

ATTREZZATURA DESTINATA  ALLA RACCOLTA  RIFIUTI
 
7.  ASSOGGETTABILITÀ  AL  REGIME  DELLE  VERIFICHE   PERIODICHE   DI  UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale  a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento  materiali  con portata  superiore  a 200  kg, in quanto  esso  non  si  configura  come  "apparecchio  a  funzionamento  discontinuo  destinato  a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).
Viceversa,  detto  carrello  è assoggettato  al  citato  regime  delle  verifiche  periodiche  qualora  sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni  legislative e regolamentari  di recepimento della direttiva   macchine)   che   gli   conferiscono    la   funzione,   sopra   definita,   di   apparecchio   di sollevamento.

8.  IVA

Relativamente  all'assoggettabilità delle  verifiche  periodiche  di  attrezzature  di lavoro  al regime IVA, visto il parere formulato dali 'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa- Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012  del14/11/2012 a seguito  dell'interpello 954- 88/2012- Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. Il aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

9.  CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 8112008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO  II,   PUNTO 2 LETT. C))

I verificatori dei soggetti  abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico  servizio  ai  sensi  dell'articolo 71, comma  12, del  D.Lgs.  n. 81/2008  e s.m.i.  e, in confom1ità  al  punto   l ,  lettera  a),  dell'Allegato  I,  del  D.M.   11.04.2011,  debbono  garantire competenza  oltre che indipendenza,  imparzialità ed integrità rispetto alle attività  di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente  legate  in  maniera  diretta  o  indiretta  alle attrezzature  di cui  all'Allegato VII del decreto   legislativo    sopracitato.   Pertanto,  non   è  possibile   per   i  verificatori   di   cui   sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE- DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si  ritiene  utile  evidenziare  che  le tariffe, previste  dal decreto  del  Ministero  del Lavoro  e delle Politiche  Sociali  di  cui  all'articolo 3, comma  3, del  D.M.  11.04.2011  (decreto  dirigenziale  del 23.11.2012),  per le  verifiche  periodiche  delle  attrezzature  di  lavoro  di cui  all'Allegato VII  del D.Lgs. n. 81/2008  e s.m.i., così come chiaramente  indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono omnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.

11. FACOLTÀ    DI   AVVALERSI    DEI    SOGGETTI    ABILITATI     ISCRJTTI    NEGLI ELENCHI  DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARJ DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo  capoverso dell'articolo  2, comma 5, del D.M.  11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma l dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA    DI    DECORRENZA    PER    L'EFFETTUAZIONE    DELLE    VERIFICHE PERiODICHE
Fermo restando  quanto previsto dal punto l  della  Circolare n. 11/2012 di  questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche deconono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del  pagamento delle tariffe previste dal decreto  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "verifiche periodiche, ATTREZZATURA DESTI..."
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Date: Monday, 04 Mar 2013 12:37
burc campaniaScarica Bando regione campania formazione 2013

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FORMAZIONE CONTINUA PER OCCUPATI E INFORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L’evoluzione del mercato del lavoro verso forme sempre maggiori di flessibilità ed il crescente ricorso a processi di esternalizzazione delle attività economiche espone un gran numero di lavoratori e gli stessi piccoli imprenditori ad una pluralità indifferenziata di rischi, senza un’adeguata preparazione specifica alle tecniche più avanzate di prevenzione e di gestione delle emergenze.
Tale tendenza evolutiva del mercato del lavoro, tenuto anche conto della particolare frammentazione del tessuto produttivo locale, caratterizzato da un’elevata presenza di piccole e micro-imprese, pone delicati problemi per una capillare diffusione della cultura della sicurezza e di tutela della salute, proprio nei settori a più alto rischio di incidenti.
Per tali ragioni la Regione Campania considera sempre più necessario e strategico colmare il divario attualmente esistente tra le imprese di grandi dimensioni e le imprese minori sostenendo, attraverso una pianificazione integrata di interventi formativi e informativi in materia di sicurezza, l’accesso di quest’ultime a sistemi di prevenzione e protezione dei rischi coerenti con i moderni standard normativi e tecnici Tale obiettivo impone di considerare il lavoratore come interlocutore primario dell’azione organizzativa, amministrativa e gestionale, pianificando il suo coinvolgimento, in ogni fase del processo di tutela, dalla comunicazione (tra cui, in primis, le attività di analisi e valutazione dei rischi) sino all’adozione di prassi e soluzioni aziendali improntate alla massima considerazione e prevenzione dei fattori di rischio connessi ad ogni singolo processo produttivo.
La sicurezza sul lavoro oltre che un diritto inalienabile dei lavoratori tutelato anche dagli artt. 35 e 38 della Costituzione rappresenta un asse di intervento strategico delle politiche regionali del lavoro in un’ottica di modernizzazione e valorizzazione del sistema produttivo.
Il Regolamento di attuazione di cui all’art. 54 comma 1 lett. A della L.R. 14 del 18 novembre 2009, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 90 del 2 Aprile 2010 (Reg. n. 8/2010) individua fra gli obiettivi delle misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, “la promozione di interventi ed azioni specifiche per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, in raccordo con la normativa sugli appalti pubblici” (art. 19 lett. g) e “l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come predisposizione ed adesione volontaria a codici di condotta” (20, comma 1, lett. d).
A seguito dell’intesa sancita il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, è stata definita, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione, che individua per il triennio una serie di interventi ed obiettivi da sviluppare in vari ambiti della prevenzione, l’opportunità di attivare di campagne straordinarie di sensibilizzazione sul tema della per la  diffusione  della  cultura  della  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  che  avessero  come  target  prioritario  di riferimento i datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i dipendenti delle aziende operanti nei settori economici a rischio particolarmente elevato di incidenti (edilizia, industria chimica etc). Gli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, in materia di formazione
per la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, previsti rispettivamente dall’art.37, comma 2, e dall’art.34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.81/2008 prevedono percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti la cui durata minima è stabilita in base al rischio dell’attività aziendale (basso, medio, alto) determinato per macrocategorie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2002 - 2007.
In attuazione degli indirizzi emersi in sede di accordo Stato Regioni la Regione Campania intende sostenere attraverso progetti integrati formativi e informativi la diffusione, tra le piccole e medie imprese, di in modello di gestione dei rischi e delle emergenze che superi la logica dell’adempimento formale per radicare una rinnovata cultura della sicurezza basata sulla volontaria adesione a codici di comportamento etico e procedure di verifica della costante attuazione delle misure di protezione negli ambienti di lavoro, in grado di avere efficacia esimente dalle responsabilità delle persone giuridiche ex L. 231/01.
L’obiettivo perseguito dalla Regione Campania è di incrementare, attraverso il sostegno ad una formazione integrata da specifici percorsi informativi per datori di lavoro, dirigenti e preposti, l’adozione da parte delle aziende  di modello organizzativi di gestione dei rischi idonei a individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all’art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 e s.m. e i.) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.
L’obiettivo è di sostenere le piccole e medie imprese che hanno avviato o intendono avviare percorsi di adeguamento  alle  politiche  della  sicurezza  alle  reali  necessità  del  settore  produttivo  di  appartenenza incentivando l’adozione di sistemi di gestione dei rischi riconosciuti e certificabili ex art. 30 Dlgs. 81/08 che assicurino criteri e modalità di partecipazione attiva dei dipendenti e dei datori di lavoro alle procedure di prevenzione e di aggiornamento degli standard di protezione per categorie di rischi omogenei.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 valorizza il ruolo delle cosiddette “buone prassi” ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 19/12/2012, in esecuzione della L.236/93, sono state programmate le risorse economiche assegnate all’Amministrazione regionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 320/V/2009, n. 202/V/CONT/2010 e n. 78/CONT/2011 allo scopo di sostenere interventi di formazione continua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitività delle imprese;
Con delibera di Giunta Regionale n. 690 del 8/10/2010 è stato approvato il piano d’azione per il lavoro “Campania al lavoro”, il quale prevede la misura “Più Sicurezza” volta ad incentivare l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati ex art. 30 Dlgs. 81/08, attraverso percorsi di formazione e informazione finanziati a valere sulle risorse ministeriali ex art. 11 comma 7 del Dlgs. 81/08 nei settori ad alto rischio di incidenti e malattie professionali.
Con il presente avviso, si dà avvio ad una procedura pubblica di selezione di progetti integrati di formazione continua (Piani Formativi Aziendali, Territoriali o Settoriali) e azioni di accompagnamento di informazione e assistenza) , in coerenza ed attuazione con:
Legge n. 845 del 21/12/78 che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale; Legge n. 236 del 19/07/93 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, art. 9, commi 3 e 7;
Legge n. 196 del 24/06/97 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, art.17; D.Lgs. 231/01;
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ed il D.M. MAP di recepimento del 18/04/2005 pubblicato nella Gazz. Uff. del 12 ottobre 2005, n. 238;
Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
D.P.C.M. del 23 maggio 2007 recante “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, c. 1223, l. n. 296/2006;
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 06/08/08 in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
l’Accordo stipulato il 20 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 con cui il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno individuato le priorità e le quote di riparto del finanziamento tra le diverse Amministrazioni Regionali di campagne straordinarie di sensibilizzazione in tema di sicurezza sul lavoro;
 L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” (integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 20 luglio 2010, n. 7);
DGR. n. 1847 del 18 dicembre 2009 “Approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lettera A) della legge 18 novembre 2009 n. 14”;
DGR. n. 1849 del 18 dicembre 2009 – Approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 54 comma 1 lettera B) della legge 18 novembre 2009 n. 14 recante "Disposizioni regionali per la formazione professionale";
Nuovo Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013 approvato con Decreto Dirigenziale n. 160 del 29/06/2011;
Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08;
Accordo del 25 luglio 2012, approvato in Conferenza Stato-Regioni, in materia di formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Accordo  in  Conferenza  Stato-Regioni  del  22  febbraio  2012  concernente  l’individuazione  delle attrezzature  di  lavoro  per  le  quali  é  richiesta  una  specifica  abilitazione  degli  operatori,  nonché  le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "Bando regione campania formazione 2013, ..."
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Date: Wednesday, 27 Feb 2013 16:28





Pubblicato il 22 febbraio 2013 in G.U. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012 Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.

Il decreto dispone il finanziamento di 78,75 milioni di euro, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 Attuazione dell’art. 2 comma  2,  del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante Interventi  urgenti infavore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225  e  successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  22  maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il giorno 20 maggio 2012;
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito  con modificazioni  dalla  legge,  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo" ed in particolare  l'art. 1, comma 3, che ha prorogato fino al  31  maggio  2013  lo  stato  di emergenza, e l'articolo 11 che  prevede  il  sostegno  delle  imprese danneggiate  dagli  eventi  sismici  del   maggio   2012   attraverso interventi di  agevolazione  nella  forma  del  contributo  in  conto interessi;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4 luglio  2012  recante  "Attuazione  dell'art.   2,   cpmma   2,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  "Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012";
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - "Misure urgenti  per la crescita del Paese", convertito con modificazioni  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art.  10  "Ulteriori  misure per la ricostruzione e la ripresa  economica  nei  territori  colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012";
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  4 luglio  2012  recante  "Attuazione  dell'art.   2,   comma   2,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  «Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»";
  Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art. 10 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  contenuta  nel  Verbale  della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  in data 9 agosto 2012;
  Considerato che il succitato comma 13 dell'art.  10,  prevede  "Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita'  in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per  cento  delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti  di  investimento  e  formazione  in  materia  di  salute  e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai  sensi  dell'articolo  11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  e  successive modificazioni, viene trasferito alle  contabilita'  speciali  di  cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali  a  seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la  Lombardia  e  il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente  periodo,  nonche'  i  criteri  generali  per  il  loro utilizzo sono definite, su  proposta  dei  presidenti  delle  regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  74 del 2012";
  Considerato, altresi', che il comma 1, art. 67-septies, del  citatodecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, individua l'ambito  territoriale di applicazione delle agevolazioni di cui al  citato  comma  13,  del citato art. 10 del medesimo decreto-legge e che l'articolo 11,  commi 1-quater, 3-ter e 6-bis del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,  ha ulteriormente precisato tale ambito applicativo;
  Vista la nota del  17  dicembre  2012,  con  la  quale  l'INAIL  ha comunicato l'ammontare delle risorse da ripartire ai sensi del citato articolo 10, comma 13 del decreto-legge n. 83 del 2012;
  Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

 Art. 1

  In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse di  cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  pari ad euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalita' di riparto di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 2 comma  2,  del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante  "Interventi  urgenti  in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio  2012"  sono  cosi' ripartite: 


    1. 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
    2. 7,1% in favore della Regione Lombardia;
    3. 0,4% in favore della Regione Veneto.
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Date: Wednesday, 27 Feb 2013 09:39
SCARICA OT 24 e Bandi INAIL prodotto multimediale 

contenuti del prodotto sono suddivisi in due parti:
  • Parte I: Principali concetti del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., ruoli e responsabilità dei soggetti della sicurezza aziendale, vantaggi della prevenzione per le imprese;
  • Parte II: Agevolazioni economiche destinate a imprese che intendono realizzare interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza: oscillazione del tasso per prevenzione (OT 24) e Incentivi di Sostegno alle Imprese (ISI).
Per alcuni argomenti trattati, è possibile accedere a informazioni più dettagliate (Approfondimenti), tramite collegamenti ipertestuali.

Tutti i contenuti del prodotto sono fruibili in modalità di navigazione, ma è prevista anche la possibilità di stamparli in formato .pdf.
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Date: Tuesday, 26 Feb 2013 17:00
UNI
Dal 22 febbraio scorso sino al 23 aprile 2013, sei nuovi progetti di norma UNI vengono sottoposti alla fase di inchiesta pubblica finale, fase fondamentale del processo di elaborazione delle norme con il quale il documento viene messo a disposizione di tutti gli operatori al fine di raccogliere eventuali commenti e ottenere così il consenso più allargato possibile.

Tutti i documenti sono consultabili online. I commenti devono essere inviati utilizzando l'apposito form a disposizione sul sito internet, nella sezione NORMAZIONE – UNI: inchiesta pubblica finale.

Il progetto E1319D060 di competenza di UNIPLAST – Ente federato UNI per il settore delle materie plastiche – si applica ai film prodotti con polimeri termoplastici biodegradabili trasformati in film additivati con concentrato di colore (neri o bianco/neri), destinati all'utilizzo come film di pacciamatura in agricoltura e orticoltura.

Il CIG-Comitato Italiano Gas ha elaborato il progetto E01169210 applicabile a tutti i contatori per la misura del gas della seconda e della terza famiglia, che effettuano la misurazione a una pressione non maggiore, rispettivamente di 0,04 bar (0,4 kPa) per gas naturale, e 0,07 bar (0,7 kPa) per miscele di GPL. Il documento definisce: i requisiti per effettuare la verifica metrologica del contatore sia in laboratorio sia presso il cliente finale; la procedura tecnica operativa per effettuare la verifica e le modalità di calcolo dell'errore di misura; le caratteristiche degli strumenti di misura; la procedura di rimozione e trasporto al laboratorio; i requisiti dei laboratorio presso i quali effettuare la verifica metrologica del contatore.

La commissione tecnica Legno ha elaborato due progetti che riguardano i cofani funebri: il primo U40005940 definisce una sequenza di metodi di prova che le casse di legno per cofani funebri di tipo non-CSP devono superare ai fini della verifica della loro idoneità all'impiego (i cofani non-CSP sono tutti quelli destinati al trasporto nonché alla inumazione, tumulazione o cremazione di cadaveri e salme, che presentino differenze rispetto ai modelli CSP -Conformi Senza Prove- realizzati in conformità al progetto U40005950). Il documento U40005950 definisce invece la nomenclatura delle parti principali, le modalità di costruzione, i requisiti prestazionali e l'etichettatura di casse di legno per cofani funebri destinati al trasporto, sepoltura o cremazione di cadaveri e salme.

Di interesse della commissione Costruzioni stradali ed opere civili delle infrastrutture, il progetto U71002010 stabilisce le proprietà caratteristiche, i metodi di prova, i limiti di accettazione e il relativo grado di significatività per geosintetici polimerici con funzione barriera a base di poliolefine (TPO - FPO), in particolare sia geomembrane con entrambe le facce lisce, sia geocompositi formati dall'accoppiamento di geomembrane con geotessili nontessuti o altri tipi di geosintetici.

fonte UNI
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Date: Tuesday, 26 Feb 2013 13:30
Scarica Stabilimenti balneari Requisiti per la sicurezza, qualità, fruibilità e sostenibilità dei servizi - Portale Consulenti

Le prassi di riferimento UNI sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.
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Date: Tuesday, 26 Feb 2013 12:11
’asseverazioneScopri - La prassi di riferimento sull’asseverazione costruzioni edili e ingegneria civile 

La presente prassi di riferimento fornisce indirizzi operativi per il rilascio della asseverazione prevista dall’art. 51 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.

Si applica al servizio di asseverazione erogato dai Comitati Paritetici Territoriali (CPT), così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

 
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Date: Monday, 25 Feb 2013 15:07
bandoCamera di Commercio di Imperia attività di formazione e di informazione


La Camera di Commercio di Imperia, nell'ambito del proprio programma promozionale, ha previsto uno stanziamento di €10.000,00 per sostenere, in ambito provinciale, l'organizzazione di attività di formazione e di informazione, aperta a tutti gli operatori interessati ed eventualmente ad aspiranti imprenditori, con particolare riguardo alle seguenti tematiche:

• studio delle lingue straniere quale elemento di crescita in particolare nello sviluppo della qualità dell'offerta e nel rapporto con la clientela per titolari ed addetti delle imprese della provinda di Imperia;
• novità normative di particolare interesse per le imprese; 
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Date: Monday, 25 Feb 2013 14:57
DM 161/2012
Terre e rocce da scavo dal Ministero alcuni chiarimenti sul DM 161/2012 - Portale Consulenti

Dal Ministero dell’Ambiente arrivano alcuni chiarimenti sul d.m. 161/2012 che disciplina la gestione delle terre e rocce provenienti da attività di costruzione o dalla lavorazione di materiali lapidei e in vigore dal 6 ottobre scorso.

In risposta a un quesito posto dall’Ordine dei geologi dell’Umbria, la Segreteria tecnica del Ministero chiarisce con una nota che il decreto n. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto .


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Date: Tuesday, 12 Feb 2013 12:53
geometraIl geometra è il professionista che identifica, definisce, misura e valuta la proprietà fondiaria ed edilizia pubblica o privata, costruita o no, la superficie e il sottosuolo, ed il lavoro che svolge e organizza concerne il diritto reale. 

La sua competenza comprende materie tecniche, giuridiche, fiscali, economiche, beni agricoli e sociali .

È stato diffusa la bozza del nuovo regolamento per la professione del geometra che sarà discussa in occasione del prossimo congresso nazionale, che si terrà ad aprile nella città di Rimini. Il documento proposto dal Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, di oltre 50 pagine, si pone l’obiettivo di ridisegnare il quadro della professione di geometra, rinnovando il vecchio testo risalente al 1929 .

Per quanto riguarda le attività professionali del geometra nell’edilizia e nelle costruzioni, la bozza del regolamento tiene conto del fatto che in questo particolare settore (come negli altri mercati) nessun addetto opera in completa autonomia, ma necessita l’intervento e la collaborazione di più professionisti e specialisti.

Scarica Bozza regolamento
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Date: Tuesday, 12 Feb 2013 12:48
Sportello Unico EdiliziaIl decreto legge 83/2012, con l’articolo n.13, ha introdotto molte semplificazioni per le imprese edili. In particolare è stato munito di nuovi poteri lo sportello unico per l’edilizia con molte funzioni interessanti. 

Questa struttura, in vigore dal 2003, ha il compito di gestire gli atti, gli interventi e i rapporti con imprese e cittadini per conto dell’amministrazione comunale. 

Con le nuove regole potrà farlo direttamente o tramite una conferenza di servizi, che si attiverà in casi specifici. Uno dei dati interessanti è la possibilità di indire una conferenza di servizi nel caso in cui, entro 60 giorni, non sia ancora giunto il permesso di costruzione: in questo modo le amministrazioni potranno facilitare il lavoro delle imprese, tutelando il loro operato e sveltendo il procedimento di azione. 

 Per dare il tempo necessario alle amministrazioni comunali ad adeguarsi alla nuova norma, è stato indetto un termine: il 12 febbraio 2013

Entro tale data tutte le amministrazioni dovranno essere concretamente operative e fornire ai cittadini un servizio puntuale ed efficiente.

SCOPRI DI PIU'
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Date: Tuesday, 12 Feb 2013 12:37
Terre e rocce da scavo dal Ministero alcuni chiarimenti sul DM 161/2012

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161
Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo
(G.U. n. 221 del 21 settembre 2012)

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, nonché le seguenti:

a. «opera»: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Author: "infotel (noreply@blogger.com)"
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Date: Friday, 08 Feb 2013 12:35
installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili
A partire dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico-professionali per esercitare la professione di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili mediante titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale (vedi art. 4, comma 1, lettera c), del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, allegato alla presente nota ANCE), si intendono rispettati a seguito dello svolgimento di un idoneo percorso formativo.
 
Tale previsione, contenuta nel D. Lgs. n. 28/2011 all’art. 15, comma 2, trova ora una prima attuazione con il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che disciplina gli elementi minimi dei corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell’attestato di qualificazione professionale per la stessa categoria di soggetti. 
Gli elementi minimi stabiliti a livello nazionale costituiranno poi la base per la programmazione dei singoli corsi a livello regionale, poiché la formazione è erogata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o da soggetti accreditati in base al modello definito dall’Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 o specificamente autorizzati in base a disposizioni regionali.
 
Di seguito vengono sintetizzati i contenuti dell’accordo siglato in Conferenza.
Sono individuate quattro macrotipologie di impianti:
 
-        impianti alimentati da biomasse;
-     pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria;
-        sistemi solari termici;
-        sistemi solari fotovoltaici e fototermoelettrici.
 
Il corso si articola in due moduli: il primo consiste in un modulo unico comune a tutte le tipologie di impianti; il secondo è un modulo specifico riferito a ciascuna delle quattro tipologie sopra individuate.
Il modulo unico è di carattere solo teorico e concerne l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, con richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza.
Il modulo specifico prevede una parte teorica e una parte pratica. La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l’installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.
Ogni parte teorica è erogabile anche in modalità formazione a distanza, mentre la parte pratica deve essere svolta presso strutture che rispettino i requisiti specificati all’Allegato 1 dell’accordo.
Il percorso ha una durata minima di 80 ore, suddivise in:
 
-        20 ore per il modulo comune;
-        60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.
 
Alla fine del percorso è previsto un esame, per accedere al quale è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso. L’esame è costituito da una prova teorica e una prova pratica.
 
Al superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D. Lgs. n. 28/2011.
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento, esso è obbligatorio ogni 3 anni, che decorrono dal 1° agosto 2013. Si sottolinea che l’aggiornamento è obbligatorio non solo per i soggetti che hanno svolto il percorso di formazione di cui sopra (ovvero i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37), ma per tutti i soggetti dotati di qualifica per esercitare l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, cioè anche quelli in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
 
La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche mediante formazione a distanza. La frequenza è obbligatoria al 100% e al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.
 
I formatori devono essere in possessosia di un’esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti a fonti rinnovabili, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell’ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l’attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.
 
Nell’Allegato 1 dell’accordo sono riportati gli standard formativi su cui dovranno basarsi le Regioni e le Province autonome per la progettazione dei percorsi.
 
In allegato alla presente nota ANCE si riportano il testo dell’accordo e l’estratto dell’art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
 
Accordo formazione pdf 129,4 Kb
Estratto DM 37 2008 pdf 30,6 Kb
Fonte: ANCE
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "Definiti gli standard formativi per gli ..."
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Date: Friday, 08 Feb 2013 12:31
D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012 - 27/1/2012
Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a: a) l'individuazione delle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006; b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008; c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008; d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008; e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006; f) i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008, all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n. 304/2008, all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 305/2008 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 306/2008; g) l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006.

Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

fonte confindustriabergamo
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Date: Friday, 08 Feb 2013 12:26
UNI CEI EN ISO 50001:2011
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 (che sostituisce la preesistente norma  UNI CEI EN 16001 ritirata) offre alle organizzazioni, sia pubbliche che private, le modalità per implementare strategie di gestione che abbiano la finalità di migliorare l’efficienza energetica e conseguentemente una riduzione dei costi.
Approfondimento

In sintesi gli obiettivi della norma sono:
  • aiutare le imprese ad utilizzare più attentamente le risorse che consumano energia
  • stabilire le condizioni  di trasparenza e facilitare la comunicazione sulla gestione delle risorse energetiche sia al proprio interno che verso il mondo esterno dei clienti e dei fornitori
  • promuovere le migliori pratiche di gestione dell’energia e consolidare i comportamenti virtuosi in questo campo
  • fornire assistenza nella valutazione e nella realizzazione di nuove tecnologie ad alto rendimento energetico
  • favorire l’efficienza energetica lungo tutta la catena di approvvigionamento
  • permettere l’integrazione con altri sistemi di gestione quali quello ambientale della salute e della sicurezza
A livello internazionale proseguono i lavori per accompagnare la ISO 50001 (di recente è stata fatta la traduzione in lingua italiana) con una serie di documenti che ne aiutino l’applicazione. Sono in elaborazione linee guida per l’implementazione, il mantenimento,  ed il miglioramento di un sistema di gestione dell’energia, nonché quelle per definire i requisiti degli audit di sistema  e le competenze degli auditor.
Implicazioni per le imprese
Per le Aziende certificate con la EN 16001 il passaggio alla EN 50001 non è complesso. Infatti le due norme hanno un approccio simile per quanto concerne lo schema generale di implementazione del Sistema di Gestione dell’Energia. Le principali differenze si riferiscono al diverso approccio che l’organizzazione deve avere nei confronti del proprio sistema di uso e consumo dell’energia.
Cosa fa Confindustria Firenze
Questo comunicato si inserisce  nelle attività informative/divulgative relative al Progetto “GreenEconomy”. Incontri sul campo con le imprese interessate (per individuare possibili sinergie e servizi) si sono dimostrati positivi, in termini di approfondimento delle opportunità connesse alle attività di audit energetico.

Contatto

Area Ambiente Sicurezza Energia Qualità

Aurelia Leoni tel. 0552707206 e-mail aurelia.leoni@confindustriafirenze.it 
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "UNI CEI EN ISO 50001:2011, UNI CEI EN 16..."
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Date: Friday, 08 Feb 2013 12:08
messa in sicurezza delle strutture destinate ad attività sportive
La Regione Piemonte ha approvato un piano per la messa in sicurezza delle strutture destinate ad attività sportive.

Nello specifico si prevedono 15,5 milioni di euro per 289 impianti sportivi, tra cui 31 palestre scolastiche. Beneficiari dei finanziamenti sono enti pubblici, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, enti morali, società ed associazioni sportive senza fine di lucro.
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "strutture destinate ad attività sportiv..."
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Date: Friday, 08 Feb 2013 12:06
professioni non organizzateSulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 è stata pubblicata la Legge 14 gennaio 2013, n. 3 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" che entra in vigore dal 10 febbraio 2013 con lo scopo, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, di disciplinare le professioni non organizzate in ordini o collegi.

In particolare, oggetto di questa legge sono le professioni non organizzate in ordini o collegi intese come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

I Consigli nazionali delle professioni tecniche hanno sollecitato lo sblocco della bozza di decreto sulle STP.  Il raggruppamento, che comprende i Consigli Nazionali dei Geometri, Architetti, Chimici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali e Tecnologi alimentari ha chiesto che la regolamentazione avvenga prima della consultazione elettorale in modo da poter completare il processo di riforma delle professioni che, partito con l’abolizione delle tariffe, mira ad una riorganizzazione dell’attività del professionista.
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio ..."
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Date: Friday, 08 Feb 2013 12:01
PregeoSoftware per il trattamento automatizzato degli atti di aggiornamento del Catasto terreni.
PREGEO (PREtrattamento atti GEOmetrici) è una procedura ad uso dei tecnici professionisti (Geometri, Architetti, Ingegneri, ecc) per la predisposizione su supporto informatico, e la presentazione agli uffici dell'Agenzia del Territorio degli Atti geometrici d’aggiornamento del Catasto. Questa procedura. limitatamente alla funzioni di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il trattamento e l'approvazione degli atti presentati.

Gli Atti di aggiornamento catastali sono costituiti da:
  • tipo frazionamento
  • tipo mappale
  • tipo frazionamento + tipo mappale
  • tipo particellare.
E’ disponibile sul sito dell’Agenzia del Territorio la nuova versione 10.5.1 di Pregeo, il software a uso dei professionisti tecnici in materia di catasto dei terreni.

Il nuovo applicativo consentirà ai professionisti abilitati (geometri, architetti, ingegneri, etc.) di operare direttamente sulle banche dati del Catasto terreni attraverso una procedura automatica e più semplificata.

Pregeo 10.5.1 APAG è una procedura scaricabile gratuitamente, pensata e messa a punto per la predisposizione su supporto informatico e la presentazione agli uffici dell'Agenzia del Territorio degli Atti geometrici d’aggiornamento del Catasto.

La nuova versione Pregeo 10.5.1 – APAG è scaricabile dal link: http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=13262#SP_pregeo
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "nuova versione 10.5.1, Pregeo"
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Date: Wednesday, 06 Feb 2013 17:06
(tratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18-11-2004)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 Novembre 2004

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003;
Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme e criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza; 
Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto - Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.

Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue:
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio
diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che
immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

Art. 3.
Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 é prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN
179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l'attività é aperta al pubblico e la porta é utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l'attività non é aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l'attività é aperta al pubblico e la porta é utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l'attività non é aperta al pubblico e la porta é utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Art. 4.
Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi
La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;
b) per l'installatore:
b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell'attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in
vigore novanta giorni dopo la pubblicazione
Author: "infotel (noreply@blogger.com)" Tags: "installati in corrispondenza delle vie d..."
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