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Date: Monday, 11 Mar 2013 15:10
Date: Friday, 08 Mar 2013 11:39
Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Circolare n. 9 del 5 marzo 2013
Circolare n. 9 del 5 marzo 2013
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
l. VERBALI DI VERIFICA
Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dali'Allegato IV dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell 'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l 'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.
2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO
Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto l , della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto a bilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.
3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)
Le attrezzature di cui al punto l O.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare,
rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/0311982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.
Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.
Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 1O.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.
4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI
Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.
5. LOADER AEROPORTUALI
Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costn1zione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.
Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".
6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).
Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.
8. IVA
Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dali 'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa- Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del14/11/2012 a seguito dell'interpello 954- 88/2012- Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. Il aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.
9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 8112008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C))
I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in confom1ità al punto l , lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. e le indagini supplementari.
10. TARIFFE- DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012
Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono omnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.
11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRJTTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARJ DELLA FUNZIONE
Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma l dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.
12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERiODICHE
Fermo restando quanto previsto dal punto l della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche deconono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).
Date: Monday, 04 Mar 2013 12:37
L’evoluzione del mercato del lavoro verso forme sempre maggiori di flessibilità ed il crescente ricorso a processi di esternalizzazione delle attività economiche espone un gran numero di lavoratori e gli stessi piccoli imprenditori ad una pluralità indifferenziata di rischi, senza un’adeguata preparazione specifica alle tecniche più avanzate di prevenzione e di gestione delle emergenze.
Tale tendenza evolutiva del mercato del lavoro, tenuto anche conto della particolare frammentazione del tessuto produttivo locale, caratterizzato da un’elevata presenza di piccole e micro-imprese, pone delicati problemi per una capillare diffusione della cultura della sicurezza e di tutela della salute, proprio nei settori a più alto rischio di incidenti.
Per tali ragioni la Regione Campania considera sempre più necessario e strategico colmare il divario attualmente esistente tra le imprese di grandi dimensioni e le imprese minori sostenendo, attraverso una pianificazione integrata di interventi formativi e informativi in materia di sicurezza, l’accesso di quest’ultime a sistemi di prevenzione e protezione dei rischi coerenti con i moderni standard normativi e tecnici Tale obiettivo impone di considerare il lavoratore come interlocutore primario dell’azione organizzativa, amministrativa e gestionale, pianificando il suo coinvolgimento, in ogni fase del processo di tutela, dalla comunicazione (tra cui, in primis, le attività di analisi e valutazione dei rischi) sino all’adozione di prassi e soluzioni aziendali improntate alla massima considerazione e prevenzione dei fattori di rischio connessi ad ogni singolo processo produttivo.
La sicurezza sul lavoro oltre che un diritto inalienabile dei lavoratori tutelato anche dagli artt. 35 e 38 della Costituzione rappresenta un asse di intervento strategico delle politiche regionali del lavoro in un’ottica di modernizzazione e valorizzazione del sistema produttivo.
Il Regolamento di attuazione di cui all’art. 54 comma 1 lett. A della L.R. 14 del 18 novembre 2009, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 90 del 2 Aprile 2010 (Reg. n. 8/2010) individua fra gli obiettivi delle misure per il miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, “la promozione di interventi ed azioni specifiche per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, in raccordo con la normativa sugli appalti pubblici” (art. 19 lett. g) e “l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili intese come predisposizione ed adesione volontaria a codici di condotta” (20, comma 1, lett. d).
A seguito dell’intesa sancita il 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, è stata definita, in coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione, che individua per il triennio una serie di interventi ed obiettivi da sviluppare in vari ambiti della prevenzione, l’opportunità di attivare di campagne straordinarie di sensibilizzazione sul tema della per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, che avessero come target prioritario di riferimento i datori di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i dipendenti delle aziende operanti nei settori economici a rischio particolarmente elevato di incidenti (edilizia, industria chimica etc). Gli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011, in materia di formazione
per la salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori e per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, previsti rispettivamente dall’art.37, comma 2, e dall’art.34, commi 2 e 3, del d.lgs. n.81/2008 prevedono percorsi formativi differenziati e specifici per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti la cui durata minima è stabilita in base al rischio dell’attività aziendale (basso, medio, alto) determinato per macrocategorie, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2002 - 2007.
In attuazione degli indirizzi emersi in sede di accordo Stato Regioni la Regione Campania intende sostenere attraverso progetti integrati formativi e informativi la diffusione, tra le piccole e medie imprese, di in modello di gestione dei rischi e delle emergenze che superi la logica dell’adempimento formale per radicare una rinnovata cultura della sicurezza basata sulla volontaria adesione a codici di comportamento etico e procedure di verifica della costante attuazione delle misure di protezione negli ambienti di lavoro, in grado di avere efficacia esimente dalle responsabilità delle persone giuridiche ex L. 231/01.
L’obiettivo perseguito dalla Regione Campania è di incrementare, attraverso il sostegno ad una formazione integrata da specifici percorsi informativi per datori di lavoro, dirigenti e preposti, l’adozione da parte delle aziende di modello organizzativi di gestione dei rischi idonei a individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all’art. 300 del D.Lgs. 81/2008 (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 e s.m. e i.) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.
L’obiettivo è di sostenere le piccole e medie imprese che hanno avviato o intendono avviare percorsi di adeguamento alle politiche della sicurezza alle reali necessità del settore produttivo di appartenenza incentivando l’adozione di sistemi di gestione dei rischi riconosciuti e certificabili ex art. 30 Dlgs. 81/08 che assicurino criteri e modalità di partecipazione attiva dei dipendenti e dei datori di lavoro alle procedure di prevenzione e di aggiornamento degli standard di protezione per categorie di rischi omogenei.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 valorizza il ruolo delle cosiddette “buone prassi” ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 19/12/2012, in esecuzione della L.236/93, sono state programmate le risorse economiche assegnate all’Amministrazione regionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 320/V/2009, n. 202/V/CONT/2010 e n. 78/CONT/2011 allo scopo di sostenere interventi di formazione continua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitività delle imprese;
Con delibera di Giunta Regionale n. 690 del 8/10/2010 è stato approvato il piano d’azione per il lavoro “Campania al lavoro”, il quale prevede la misura “Più Sicurezza” volta ad incentivare l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati ex art. 30 Dlgs. 81/08, attraverso percorsi di formazione e informazione finanziati a valere sulle risorse ministeriali ex art. 11 comma 7 del Dlgs. 81/08 nei settori ad alto rischio di incidenti e malattie professionali.
Con il presente avviso, si dà avvio ad una procedura pubblica di selezione di progetti integrati di formazione continua (Piani Formativi Aziendali, Territoriali o Settoriali) e azioni di accompagnamento di informazione e assistenza) , in coerenza ed attuazione con:
Legge n. 845 del 21/12/78 che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale; Legge n. 236 del 19/07/93 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, art. 9, commi 3 e 7;
Legge n. 196 del 24/06/97 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, art.17; D.Lgs. 231/01;
Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ed il D.M. MAP di recepimento del 18/04/2005 pubblicato nella Gazz. Uff. del 12 ottobre 2005, n. 238;
Regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis);
D.P.C.M. del 23 maggio 2007 recante “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, c. 1223, l. n. 296/2006;
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Regolamento (CE) n. 800 della Commissione del 06/08/08 in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;
l’Accordo stipulato il 20 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del D.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 con cui il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno individuato le priorità e le quote di riparto del finanziamento tra le diverse Amministrazioni Regionali di campagne straordinarie di sensibilizzazione in tema di sicurezza sul lavoro;
L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” (integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 20 luglio 2010, n. 7);
DGR. n. 1847 del 18 dicembre 2009 “Approvazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 54 comma 1 lettera A) della legge 18 novembre 2009 n. 14”;
DGR. n. 1849 del 18 dicembre 2009 – Approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 54 comma 1 lettera B) della legge 18 novembre 2009 n. 14 recante "Disposizioni regionali per la formazione professionale";
Nuovo Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007/2013 approvato con Decreto Dirigenziale n. 160 del 29/06/2011;
Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08;
Accordo del 25 luglio 2012, approvato in Conferenza Stato-Regioni, in materia di formazione del datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti.
Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali é richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81;
Date: Wednesday, 27 Feb 2013 16:28
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge, 1° agosto 2012, n. 122, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo" ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'articolo 11 che prevede il sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso interventi di agevolazione nella forma del contributo in conto interessi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, cpmma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012";
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 10 "Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»";
Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art. 10 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenuta nel Verbale della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2012;
Considerato che il succitato comma 13 dell'art. 10, prevede "Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012";
Considerato, altresi', che il comma 1, art. 67-septies, del citatodecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, individua l'ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni di cui al citato comma 13, del citato art. 10 del medesimo decreto-legge e che l'articolo 11, commi 1-quater, 3-ter e 6-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente precisato tale ambito applicativo;
Vista la nota del 17 dicembre 2012, con la quale l'INAIL ha comunicato l'ammontare delle risorse da ripartire ai sensi del citato articolo 10, comma 13 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari ad euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalita' di riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012" sono cosi' ripartite:
1. 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
2. 7,1% in favore della Regione Lombardia;
3. 0,4% in favore della Regione Veneto.
Date: Wednesday, 27 Feb 2013 09:39
Parte I: Principali concetti del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., ruoli e responsabilità dei soggetti della sicurezza aziendale, vantaggi della prevenzione per le imprese; Parte II: Agevolazioni economiche destinate a imprese che intendono realizzare interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza: oscillazione del tasso per prevenzione (OT 24) e Incentivi di Sostegno alle Imprese (ISI).
Date: Tuesday, 26 Feb 2013 17:00
Tutti i documenti sono consultabili online. I commenti devono essere inviati utilizzando l'apposito form a disposizione sul sito internet, nella sezione NORMAZIONE – UNI: inchiesta pubblica finale.
Date: Tuesday, 26 Feb 2013 13:30
Date: Tuesday, 26 Feb 2013 12:11

Si applica al servizio di asseverazione erogato dai Comitati Paritetici Territoriali (CPT), così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Date: Monday, 25 Feb 2013 15:07

• studio delle lingue straniere quale elemento di crescita in particolare nello sviluppo della qualità dell'offerta e nel rapporto con la clientela per titolari ed addetti delle imprese della provinda di Imperia;
• novità normative di particolare interesse per le imprese;
Date: Monday, 25 Feb 2013 14:57
In risposta a un quesito posto dall’Ordine dei geologi dell’Umbria, la Segreteria tecnica del Ministero chiarisce con una nota che il decreto n. 161/2012 non si applica al materiale da scavo riutilizzato nello stesso sito in cui è prodotto .
Date: Tuesday, 12 Feb 2013 12:53

Per quanto riguarda le attività professionali del geometra nell’edilizia e nelle costruzioni, la bozza del regolamento tiene conto del fatto che in questo particolare settore (come negli altri mercati) nessun addetto opera in completa autonomia, ma necessita l’intervento e la collaborazione di più professionisti e specialisti.
Date: Tuesday, 12 Feb 2013 12:48

Date: Tuesday, 12 Feb 2013 12:37
Date: Friday, 08 Feb 2013 12:35
Date: Friday, 08 Feb 2013 12:31
fonte confindustriabergamo
Date: Friday, 08 Feb 2013 12:26
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 (che sostituisce la preesistente norma UNI CEI EN 16001 ritirata) offre alle organizzazioni, sia pubbliche che private, le modalità per implementare strategie di gestione che abbiano la finalità di migliorare l’efficienza energetica e conseguentemente una riduzione dei costi.
Approfondimento
In sintesi gli obiettivi della norma sono:
- aiutare le imprese ad utilizzare più attentamente le risorse che consumano energia
- stabilire le condizioni di trasparenza e facilitare la comunicazione sulla gestione delle risorse energetiche sia al proprio interno che verso il mondo esterno dei clienti e dei fornitori
- promuovere le migliori pratiche di gestione dell’energia e consolidare i comportamenti virtuosi in questo campo
- fornire assistenza nella valutazione e nella realizzazione di nuove tecnologie ad alto rendimento energetico
- favorire l’efficienza energetica lungo tutta la catena di approvvigionamento
- permettere l’integrazione con altri sistemi di gestione quali quello ambientale della salute e della sicurezza
A livello internazionale proseguono i lavori per accompagnare la ISO 50001 (di recente è stata fatta la traduzione in lingua italiana) con una serie di documenti che ne aiutino l’applicazione. Sono in elaborazione linee guida per l’implementazione, il mantenimento, ed il miglioramento di un sistema di gestione dell’energia, nonché quelle per definire i requisiti degli audit di sistema e le competenze degli auditor.
Implicazioni per le imprese
Per le Aziende certificate con la EN 16001 il passaggio alla EN 50001 non è complesso. Infatti le due norme hanno un approccio simile per quanto concerne lo schema generale di implementazione del Sistema di Gestione dell’Energia. Le principali differenze si riferiscono al diverso approccio che l’organizzazione deve avere nei confronti del proprio sistema di uso e consumo dell’energia.
Cosa fa Confindustria Firenze
Questo comunicato si inserisce nelle attività informative/divulgative relative al Progetto “GreenEconomy”. Incontri sul campo con le imprese interessate (per individuare possibili sinergie e servizi) si sono dimostrati positivi, in termini di approfondimento delle opportunità connesse alle attività di audit energetico.
Contatto
Area Ambiente Sicurezza Energia Qualità
Aurelia Leoni tel. 0552707206 e-mail aurelia.leoni@confindustriafirenze.it
Date: Friday, 08 Feb 2013 12:08
Date: Friday, 08 Feb 2013 12:06

In particolare, oggetto di questa legge sono le professioni non organizzate in ordini o collegi intese come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
I Consigli nazionali delle professioni tecniche hanno sollecitato lo sblocco della bozza di decreto sulle STP. Il raggruppamento, che comprende i Consigli Nazionali dei Geometri, Architetti, Chimici, Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Geologi, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali e Tecnologi alimentari ha chiesto che la regolamentazione avvenga prima della consultazione elettorale in modo da poter completare il processo di riforma delle professioni che, partito con l’abolizione delle tariffe, mira ad una riorganizzazione dell’attività del professionista.
Date: Friday, 08 Feb 2013 12:01
Gli Atti di aggiornamento catastali sono costituiti da:
tipo frazionamento tipo mappale tipo frazionamento + tipo mappale tipo particellare.
Date: Wednesday, 06 Feb 2013 17:06
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 3 Novembre 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003;
Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme e criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto - Campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue:
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio
diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che
immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
Art. 3.
Criteri di installazione
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 é prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN
179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l'attività é aperta al pubblico e la porta é utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l'attività non é aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l'attività é aperta al pubblico e la porta é utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l'attività non é aperta al pubblico e la porta é utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.
Art. 4.
Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi
La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;
b) per l'installatore:
b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell'attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie
I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in
vigore novanta giorni dopo la pubblicazione
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