Date: Thu, 20 Jun 2013 03:13:01 +0200
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- L o a d i n g . . .
Burqa Burlesque: francesi copioni, la Lega ci casca
http://ugolinostramini.blogspot.com/2010/09/burqa-burlesque-i-francesi-ci-copiano-e.html
Text:
Questa è la formulazione vigente dal 2005 di una legge italiana del 1975:
È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.
Questo invece è il testo apprivato dal Senato francese il 13 settembre 2010 che la Lega vorrebbe copiare:
Article 1. Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Nessuna persona può, in pubblico, portare un abbigliamento adestinato a celare il suo volto.
Article 2. I. - Pour l'application de l'article 1 er , l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. I. - Ai sensi dell'articolo 1, lo spazio pubblico è costituito da strade pubbliche e luoghi aperti al pubblico o impegnati in un servizio pubblico.
II. - L'interdiction prévue à l'article 1 er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. II. - Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica se il comportamento è imposto o consentito dalla legge o da regolamento, se sia giustificato da motivi di salute o motivi professionali, o se rientra nel quadro delle attività sportive, festival o artistica o tradizionale.
Article 3. La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1 er est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. L'ignoranza del divieto di cui all'articolo 1 è punito con la multa per infrazioni alla seconda classe.
L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peine d'amende. L'obbligo di eseguire l'arresto di cui all'articolo 8 del 131-16 del codice penale, possono essere assegnati in aggiunta o al posto della multa. (FR - ITA)
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